IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In considerazione dell'importanza della produzione agricola in montagna, per la difesa del territorio, per la tutela, la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali e del paesaggio, per le attivita' turistiche ed artigiane e per il mantenimento del quadro di vita sociale nei territori delle comunita' montane, la regione Lombardia, secondo quanto previsto dalla presente legge, promuove il potenziamento dell'agricoltura di montagna attraverso: la razionalizzazione del processo produttivo; lo sviluppo di una politica per la qualita'; la gestione e la valorizzazine dell'ambiente e del territorio. 2. La regione riconosce e remunera i servizi di interesse sociale prestati dagli agricoltori.