IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                   SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO
                        DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In considerazione dell'importanza della produzione agricola in
montagna,  per  la  difesa  del  territorio,  per   la   tutela,   la
valorizzazione  e la gestione delle risorse naturali e del paesaggio,
per le attivita' turistiche ed artigiane e per  il  mantenimento  del
quadro  di  vita  sociale  nei  territori delle comunita' montane, la
regione Lombardia, secondo  quanto  previsto  dalla  presente  legge,
promuove il potenziamento dell'agricoltura di montagna attraverso:
    la razionalizzazione del processo produttivo;
    lo sviluppo di una politica per la qualita';
    la gestione e la valorizzazine dell'ambiente e del territorio.
   2.  La regione riconosce e remunera i servizi di interesse sociale
prestati dagli agricoltori.